Alla cancellazione dall’albo/registro/elenco per mancanza dei requisiti di iscrizione non si applicano le norme sul procedimento disciplinare

Al procedimento di cancellazione dall’albo per mancanza dei requisiti di iscrizione (art. 17 L. n. 247/2012) non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione “può essere inflitta senza che l’incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe”), essendo sufficiente l’invito: a) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; b) a richiedere l’audizione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Savi), sentenza n. 179 del 19 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 179 del 19 Dicembre 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 16 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Consiglio Nazionale Forense (respinge)
Giurisprudenza CNF

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