Il COA di Grosseto formula quesito in merito alla posizione dell’Avvocato che svolga la funzione di VPO. In particolare, chiede di sapere: a) se possa rimanere iscritto nel proprio Albo di appartenenza l’Avvocato-VPO che, in ragione di ciò, non può esercitare la professione nel circondario; b) se possano essere attribuiti al medesimo Avvocato-VPO crediti formativi in relazione alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dal CSM per i magistrati.

Al primo quesito deve rispondersi affermativamente. Come noto, l’iscrizione avviene nell’Albo del circondario in cui cade il domicilio professionale dell’avvocato. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 247/12 il domicilio coincide con il luogo in cui “di regola” l’avvocato svolge la professione in modo prevalente, rimanendo peraltro consentito all’avvocato fissare sedi secondarie in diversi circondari, senza mutare per questo l’Albo di iscrizione. Fermo restando che l’avvocato-VPO non dovrà esercitare la professione forense nel circondario, tale circostanza non è ostativa alla permanenza della sua iscrizione, considerato che egli ben potrà – sulla base della medesima iscrizione – esercitare anche in circondari diversi.
Quanto al secondo quesito, si osserva che – ove non previamente accreditati – i corsi di formazione per magistrati potranno rientrare nelle attività formative rilevanti ai fini del Regolamento n. 6/2014 solo ove detta frequenza possa farsi rientrare nelle attività di cui all’articolo 7, comma 3 (e cioè quelle non previamente accreditate) o nell’ambito delle altre attività formative o di autoformazione elencate all’articolo 13 del medesimo Regolamento e cioè:

“a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all’art. 3 del presente regolamento nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui all’art. 43 della legge professionale; b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti
giuridici o attinenti la professione forense; c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari ovvero a Consigli Distrettuali di Disciplina; e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense, per tutta la durata dell’esame; f) attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale e mediante l’utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze; g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 21 del 25 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 21 del 25 Giugno 2020
- Consiglio territoriale: COA Grosseto, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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