Il COA di Piacenza chiede di sapere se, in caso di svolgimento di dodici mesi di tirocinio presso un ufficio giudiziario, il restante semestre debba essere necessariamente svolto presso uno studio legale o presso l’Avvocatura dello Stato o se esso possa essere utilmente svolto anche presso l’ufficio legale di un ente pubblico.

A quesito analogo il CNF ha risposto con il proprio parere n. 97/2016, a mente del quale: “il combinato disposto del comma 6, lett. b) e del comma 7 dell’art. 41 della legge n. 247/12 è molto chiaro nel prevedere che, in caso di sostituzione di un anno di tirocinio secondo le modalità alternative di svolgimento del medesimo – ivi compresa la possibilità di svolgerlo presso l’ufficio legale di un ente pubblico, per una durata non superiore a dodici mesi – il residuo semestre debba essere inderogabilmente svolto presso l’Avvocatura dello Stato o un avvocato del libero foro.
Ne consegue che deve essere esclusa la possibilità di applicare il disposto del comma 7 allo svolgimento del tirocinio presso l’ufficio legale di un ente pubblico”.
Nei medesimi termini è reso il presente parere.

Consiglio nazionale forense, parere n. 17 del 25 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 17 del 25 Giugno 2020
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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