Il COA di Venezia formula quesito in merito all’interpretazione dell’articolo 7, comma 1 della legge n. 53/1994, a mente del quale “l’avvocato o il procuratore legale, che intende avvalersi delle facoltà previste dalla presente legge, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto; tale autorizzazione potrà essere concessa esclusivamente agli avvocati o procuratori legali che non abbiano procedimenti disciplinari pendenti e che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale o altra più grave sanzione e dovrà essere prontamente revocata in caso di irrogazione delle dette sanzioni ovvero, anche indipendentemente dall’applicazione di sanzioni disciplinari, in tutti i casi in cui il consiglio dell’ordine, anche in via cautelare, ritenga motivatamente inopportuna la prosecuzione dell’esercizio delle facoltà previste dalla presente legge”. In particolare, il COA di Venezia chiede di sapere: a) se debba procedersi alla revoca anche in caso di irrogazione di sanzione disciplinare interdittiva (sospensione) non definitiva; b) se, in caso di revoca dell’autorizzazione, la stessa debba essere temporalmente parametrata sulla durata della sospensione o debba essere disposta in via definitiva.

Al primo quesito non può che rispondersi richiamando il tenore letterale della norma, la quale circoscrive le ipotesi di revoca all’irrogazione di sanzioni disciplinari ovvero – in assenza delle medesime – alla sussistenza di motivate ragioni di opportunità che ostino alla prosecuzione delle attività di notifiche in proprio. Si ritiene che l’irrogazione di sanzione interdittiva, a prescindere dalla sua esecutività, renda necessaria la revoca dell’autorizzazione: diversamente, si finirebbe paradossalmente per mantenere un’autorizzazione, in carenza di uno dei requisiti previsti per la sua adozione (e cioè l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti).
Quanto al secondo quesito, la norma è chiara nel parlare di revoca dell’autorizzazione e non già di una sua sospensione: pertanto, deve essere esclusa qualunque ipotesi di delimitazione temporale fermo restando che, una volta scontata la sanzione, l’avvocato potrà chiedere nuovamente di essere autorizzato alle notifiche in proprio.

Consiglio nazionale forense, parere n. 16 del 25 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 16 del 25 Giugno 2020
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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