Il COA di Trieste chiede di sapere se possa considerarsi ricompresa nell’ipotesi di incompatibilità di cui all’articolo 18, lettera d), la situazione del lavoratore dipendente collocato in aspettativa non retribuita per la durata di un anno.

Come correttamente rilevato nello stesso quesito, il collocamento in aspettativa – sebbene non retribuita – non fa venir meno il rapporto di lavoro subordinato. Pertanto, alla luce della chiara formulazione della norma richiamata – a mente della quale la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato” – non può che ritenersi che la situazione evocata nel quesito rientri nell’ipotesi di incompatibilità ivi disciplinata.

Consiglio nazionale forense, parere n. 5 del 25 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 5 del 25 Giugno 2020
- Consiglio territoriale: COA Trieste, delibera n. 53 (quesito)
Prassi: pareri CNF

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