La sindrome ansioso depressiva non costituisce legittimo impedimento a comparire all’udienza disciplinare

L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza producendo un certificato medico che faceva riferimento a depressione ed insonnia, con esclusione di sintomi organici).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Losurdo, rel. del Paggio), sentenza n. 160 del 7 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 07 Dicembre 2019 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Brescia, delibera del 20 Aprile 2016 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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