Il termine per il deposito e la notifica della decisione disciplinare è ordinatorio

Il termine quindicinale per il deposito e la notifica della deliberazione, stabilito dagli artt. 37 e 50 R.D.L. n. 1578/33 (ratione temporis applicabili), il quale decorre non già dalla data della deliberazione, ma da quella del deposito del provvedimento stesso, è un termine ordinatorio e non perentorio, dal momento che il mancato rispetto non è correlato ad alcuna sanzione e non determina alcun vizio procedurale che si ripercuota sulla validità della deliberazione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza n. 149 del 6 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 149 del 06 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 25 Giugno 2016 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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