Il COA di Vasto formula quesito in merito all’esecuzione di sentenza con la quale il Consiglio nazionale forense abbia irrogato la sanzione della radiazione dall’Albo. In particolare, il COA chiede di sapere se osti all’adempimento amministrativo conseguente alla radiazione – consistente nell’eliminazione del nominativo del condannato dall’Albo – il divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare disposto dagli artt. 57 e 17, comma 16 della legge n. 247/12.

La risposta è resa nei seguenti termini.
Le sentenze del Consiglio nazionale forense sono immediatamente esecutive (salva la sospensione eventualmente disposta dalle SSUU): pertanto ad esse il COA deve dare tempestiva esecuzione. Ne consegue che, nel caso di radiazione pronunciata dal Consiglio nazionale forense, il COA deve provvedere ad eliminare il nominativo del condannato dall’Albo, dando comunicazione e pubblicità all’esecuzione della sanzione nelle forme previste dall’ordinamento forense.
A ciò non ostano le disposizioni in materia di divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare, le quali riguardano la sola cancellazione amministrativa, sia essa disposta d’ufficio o su istanza dell’iscritto.
Diversamente opinando, si rischierebbe infatti di vanificare sine die l’operatività della sanzione della radiazione, la quale colpisce – come noto – comportamenti di gravità tale da rendere insopportabile per l’ordinamento che il condannato continui a far parte della comunità professionale e, di conseguenza, possa esercitare la professione.

Consiglio nazionale forense, parere n. 55 del 15 novembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 55 del 15 Novembre 2019
- Consiglio territoriale: COA Vasto, delibera n. 43 (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment