Il COA di Ferrara formula quesito in merito all’interpretazione dell’art. 48 del Codice deontologico. In particolare, il COA chiede di sapere se le eccezioni al divieto di produzione della corrispondenza previste dall’art. 48, comma 2, del Codice possano essere estese al rapporto con il cliente.

La risposta è resa nei termini che seguono.
L’art. 48 del Codice deontologico, non a caso collocato nel Titolo IV (relativo ai doveri dell’avvocato nel processo), disciplina l’utilizzo in giudizio della corrispondenza tra colleghi. Ivi sono enunciate, in via generale, le ipotesi di producibilità e quelle di non producibilità; i divieti e le relative deroghe, peraltro, sono destinati a valere – per espressa previsione della norma – anche nei confronti del nuovo difensore (cfr. il comma 3).
Non sussiste alcuna possibilità di estendere la deroga di cui all’art. 48, comma 2 ad ipotesi diverse da quella ivi contemplata: significativo, a tale riguardo, l’uso del verbo “produrre”, che ha l’evidente fine di circoscrivere l’operatività della deroga.
La producibilità e la non producibilità della corrispondenza sono dunque circoscritte alla controversia giudiziale o stragiudiziale che veda contrapposte due parti difese dai colleghi tra i quali, in ragione del ministero difensivo, sia intercorsa la corrispondenza.
Diversamente è a dirsi per il caso nel quale il contenzioso sia sorto tra l’avvocato ed il cliente (o la parte assistita) in relazione alle modalità di svolgimento del mandato, le dimensioni dello stesso o l’ammontare del compenso. In tale eventualità, ben diversa da quella contemplata dall’art. 48 CD, deve ritenersi pienamente operante l’art. 28, comma 4, lett. c) del medesimo codice, a mente del quale è consentito all’avvocato derogare ai doveri di riserbo e segretezza “per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 54 del 20 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 20 Ottobre 2019
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera n. 41 (quesito)
Prassi: pareri CNF

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