Responsabilità disciplinare: la mera “culpa in vigilando” non esclude la sussistenza dell’elemento psicologico

La responsabilità del professionista ai fini dell’addebito dell’infrazione disciplinare non necessita di cosiddetto dolo specifico e/o generico, essendo sufficiente la volontarietà con cui l’atto è stato compiuto ovvero omesso, anche quando questa si manifesti in un mancato adempimento all’obbligo di controllo del comportamento dei collaboratori e/o dipendenti. Il mancato controllo costituisce piena e consapevole manifestazione della volontà di porre in essere una sequenza causale che in astratto potrebbe dar vita ad effetti diversi da quelli voluti, che però ricadono sotto forma di volontarietà sul soggetto che avrebbe dovuto vigilare e non lo ha fatto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza n. 142 del 5 dicembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 142 del 05 Dicembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Tivoli, delibera del 05 Dicembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 24378 del 03 Novembre 2020 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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