Il CNF può integrare, in sede di gravame, la motivazione della decisione del Consiglio territoriale

La mancanza di adeguata motivazione (nella specie, peraltro, esclusa) non costituisce motivo di nullità della decisione del Consiglio territoriale, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale Forense, giudice di appello, può apportare le integrazioni che ritiene necessarie. Il C.N.F. è infatti competente quale giudice di legittimità e di merito, per cui l’eventuale inadeguatezza, incompletezza e addirittura assenza della motivazione della decisione di primo grado, può trovare completamento nella motivazione della decisione in secondo grado in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che accidentali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona), sentenza n. 136 del 15 novembre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 136 del 15 Novembre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Pordenone, delibera del 16 Dicembre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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