Avvocati stabiliti: i presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

Al fine di conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, l’esercizio della professione forense da parte dell’avvocato stabilito deve essere: a) di durata non inferiore a tre anni scomputando gli eventuali periodi di sospensione; b) effettivo e quindi non formale o addirittura fittizio; c) regolare e quindi nel rispetto della legge forense e del codice deontologico; d) con il titolo professionale di origine. Ove difetti il soddisfacimento delle condizioni suddette, non rileva, al fine di ottenere la dispensa in parola, l’esercizio della professione con un titolo diverso e soprattutto proprio con il titolo che il professionista stabilizzato mira a conseguire mediante la dispensa dalla prova attitudinale; esercizio che deve qualificarsi abusivo e che lede l’affidamento del cliente in ordine all’effettiva abilitazione del professionista (estera e non già nazionale) e quindi alla sua piena idoneità professionale nel contesto del diritto interno. Anzi l’esercizio della professione di avvocato senza aver conseguito in Italia la relativa abilitazione ovvero l’iscrizione mediante dispensa ai sensi dell’art. 12 cit. integra la condotta materiale del reato, previsto dall’art. 348 c.p., di abusivo esercizio di una professione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Del Paggio, rel. Masi), sentenza n. 99 del 8 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 99 del 08 Ottobre 2019 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 30 Giugno 2016 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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