Il COA di Forlì Cesena formula quesito in materia di iscrizione nella sezione speciale Avvocati stabiliti dell’Albo, con particolare riguardo ai poteri del COA in sede di controllo sul titolo professionale di origine.

Questo Consiglio ritiene necessario premettere che le attività di tenuta degli Albi e degli elenchi – ivi compresa la loro periodica revisione – rientra nell’autonomia decisionale di ciascun Consiglio dell’Ordine circondariale, rispetto alla quale il Consiglio nazionale forense non assume una posizione di sovraordinazione gerarchica. Pertanto, non potendo intervenire direttamente sull’esercizio dell’attività amministrativa dei COA – salvo il caso di impugnazione dei relativi provvedimenti dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale – il CNF può, al più, formulare segnalazioni o indirizzi che, tuttavia, non possono assumere carattere vincolante.
Per ciò che riguarda, più specificamente, la questione dell’iscrizione e della eventuale cancellazione di avvocati stabiliti che abbiano esibito – all’atto della domanda di iscrizione – un titolo professionale non valido, questo Consiglio ha avuto modo di precisare, anche all’esito della continua e proficua interlocuzione istituzionale con il Ministero vigilante, la necessità di procedere ad attenta e rigorosa verifica del titolo professionale di origine, al fine di evitare che potesse essere iscritto nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti un soggetto in possesso di titolo non valido per l’esercizio della professione nemmeno nello Stato membro in cui tale titolo fosse stato acquisito. Si confrontino, a tale riguardo, le ns. circolari n. 20/2013 e 1/2016, la cui efficacia restava tuttavia subordinata – come in esse viene espressamente precisato – alle autonome valutazioni dei Consigli dell’Ordine in relazione ai singoli casi concreti.
Inoltre, con il proprio parere n. 42/2015, reso su quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca, il CNF – premesso che, in sede di valutazione della domanda di iscrizione nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti, “il Consiglio dell’Ordine deve valutare la sussistenza dei requisiti di legge (cittadinanza comunitaria, domicilio, iscrizione all’organizzazione professionale nello Stato d’origine), oltre alla eventuale presenza di situazioni d’incompatibilità ostative all’esercizio della professione forense” – precisava altresì che “nel corso degli anni d’iscrizione, il Consiglio dovrà poi verificare il mantenimento dei requisiti accertati al momento dell’iscrizione, la cui mancanza dovrà dar luogo alla cancellazione dagli elenchi”.
La posizione espressa in tale parere è stata sempre confermata, peraltro, in sede giurisdizionale, sia nella giurisprudenza domestica che nella giurisprudenza di legittimità: si pensi, a tale riguardo, alla recente Cass., SS. UU., n. 3706/2019, nella quale si legge, già in massima, che “qualora nel valutare le singole domande di iscrizione all’albo degli avvocati stabiliti i Consigli dell’Ordine rilevino la carenza dei requisiti necessari a tal fine dovranno negare l’iscrizione. Parimenti, qualora la carenza dei requisiti venga rilevata dopo l’iscrizione, dovranno procedere alla cancellazione”.

Consiglio nazionale forense, parere n. 41 del 20 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 41 del 20 Ottobre 2019
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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