Pregiudizialità penale (regime previgente): l’obbligo di sospensione del procedimento disciplinare presuppone la medesimezza dei fatti contestati

Ai fini della valutazione della sussistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento penale e il procedimento disciplinare a carico di un avvocato, allorchè i due procedimenti abbiano ad oggetto i medesimi fatti, e quindi ai fini della sussistenza dell’obbligo di sospensione del procedimento disciplinate sino alla definizione del procedimento penale per quei fatti, la circostanza che la contestazione dei fatti all’imputato sia avvenuta nel procedimento penale con l’esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale assume carattere decisivo e comporta la necessità della sospensione del procedimento disciplinare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza n. 69 del 29 luglio 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 29 Luglio 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 27 Novembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 5596 del 28 Febbraio 2020 (respinge)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment