Inammissibile l’impugnazione depositata al CNF anziché presso la segreteria del Consiglio locale

E’ inammissibile il ricorso presentato direttamente al Consiglio Nazionale Forense anziché, come previsto dall’art. 59 r.d. 37/1934 (espressamente richiamato dall’art. 37, co. 1, L. n. 247/2012), presso la segreteria del Consiglio territoriale competente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza n. 43 del 12 giugno 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 12 Giugno 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD LAquila, delibera n. 12 del 09 Marzo 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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