Il COA di Roma chiede di sapere se debba essere indicato il titolo di provenienza nelle annotazioni relative ad Avvocato stabilito che abbia superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione o la prova attitudinale di cui al D. Lgs. n. 115/1992.

L’indicazione del titolo di origine è necessaria – oltre che, come ovvio, durante il periodo di stabilimento – unicamente nella fattispecie di integrazione con dispensa dalla prova attitudinale. In tal senso depone, infatti, il chiaro tenore dell’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale n. 178/2016.

Consiglio nazionale forense (rel. COMMISSIONE), parere n. 38 del 20 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 20 Ottobre 2019
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera n. 14 (quesito)
Prassi: pareri CNF

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