L’oggetto di valutazione nel procedimento disciplinare è il comportamento complessivo dell’incolpato

In ossequio al principio enunciato dall’art. 21 ncdf (già art. 3 codice previgente), nei procedimenti disciplinari l’oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato e tanto al fine di valutare la sua condotta in generale, quanto a quello di infliggere la sanzione più adeguata, che non potrà se non essere l’unica nell’ambito dello stesso procedimento, nonostante siano state molteplici le condotte lesive poste in essere. Tale sanzione, quindi, non è la somma di altrettante pene singole sui vari addebiti contestati, quanto invece il frutto della valutazione complessiva del soggetto interessato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 17 del 23 aprile 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 Aprile 2019 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 24 Maggio 2013 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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