All’avvocato che agisce di intesa con l’avvocato stabilito deve esser conferita procura alle liti

Ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. n. 96/2001, l’avvocato stabilito “agisce d’intesa” con un avvocato iscritto all’albo, il quale ultimo deve necessariamente essere ricompreso nel mandato alle liti (Nel caso di specie l’avvocato stabilito aveva richiesto la dispensa dalla prova attitudinale, dichiarando di agire di intesa con un avvocato iscritto all’albo, che tuttavia non risultava nelle varie procure alle liti rilasciate dai clienti al solo avvocato stabilito. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha confermato il rigetto implicito del COA).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 228 del 29 dicembre 2018

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 29 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 15 Gennaio 2015 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment