Avvocati stabiliti e domanda di dispensa dalla prova attitudinale: il termine trimestrale entro cui il COA decide sulla domanda può compiersi anche nel corso del giudizio di impugnazione al CNF

In tema di dispensa dalla prova attitudinale ex artt. 12 e 13 D.Lgs. 96/2001, l’avvocato stabilito può proporre ricorso al CNF entro 20 giorni dal scadenza del termine trimestrale entro cui il COA decide sulla domanda, ma tale presupposto temporale può realizzarsi anche nel corso dello stesso giudizio di impugnazione (Nel caso di specie, nel silenzio del COA, il ricorso veniva proposto prima dello scadere del termine trimestrale, nelle more interrotto e quindi ripreso a decorrere per pari periodo, a seguito di delibera di preavviso di rigetto e richiesta chiarimenti al richiedente).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Vannucci), sentenza n. 228 del 29 dicembre 2018

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 228 del 29 Dicembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 15 Gennaio 2015 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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