Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 codice previgente), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 28 dicembre 2018, n. 225

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 225 del 28 Dicembre 2018 (estinzione) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 11 Novembre 2010 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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