Violazione degli obblighi di dichiarazione previdenziale: non luogo a procedere disciplinarmente per divieto di doppia sanzione

In caso di segnalazioni di mancanze connesse agli obblighi previdenziali, dopo l’iscrizione della notizia nel registro riservato va dichiarato in via preliminare il non luogo a procedere in ottemperanza al divieto del bis in idem sancito dall’art. 649 cpp (applicabile nel procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 59 legge professionale), sulla base dell’interpretazione conforme all’art. 4 del protocollo 7 della CEDU. Pertanto, in caso di mancato invio del modello 5 gli atti vanno restituiti al COA segnalante per l’adozione delle sanzioni di stato previste dall’art. 17 della legge 576/1980, ricorrendone le condizioni.

Consiglio distrettuale di disciplina di Ancona (plenum), delibera del 20 aprile 2016

Classificazione

- Decisione: CDD di Ancona, decisione del 20 Aprile 2016
Giurisprudenza CDD

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