Sull’istanza di ricusazione al CNF decide il CNF stesso

In tema di procedimento avanti al Consiglio Nazionale Forense, sull’istanza di ricusazione di uno o più componenti del Collegio decide il CNF stesso, senza alcuna sospensione del giudizio (artt. 37, 64 L. n. 247/2012, art. 49 RDL n. 1578/1933).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 22 novembre 2018, n. 144

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza n. 79 del 21 giugno 2018, nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 21 giugno 2018, n. 78.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 144 del 22 Novembre 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 09 Marzo 2017 (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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