Rinuncia o revoca del mandato: fino al subentro del nuovo difensore, permane il dovere di informare l’ex cliente (ma non di depositare atti giudiziari)

La rinuncia al mandato difensivo non produce effetto nei confronti della (sola) altra parte, sino al momento della sostituzione del precedente difensore, ma non nei confronti del patrocinato, sicché permangono, in via esemplificativa, l’elezione di domicilio e l’obbligo di informare l'(ex) assistito di eventuali notifiche e comunicazioni ricevute, ma non quello di provvedere al deposito di scritti defensionali o di partecipare ad udienze successive, ed è comunque esclusa la responsabilità in capo all’avvocato, per la mancata successiva assistenza, allorché sia trascorso un lasso di tempo ragionevole tra la comunicazione della rinuncia al mandato e il termine per il compimento dell’attività (art. 32 cdf, già art. 47 codice previgente.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Secchieri), sentenza del 29 novembre 2018, n. 164

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Picchioni, rel. Pasqualin), sentenza n. 56 del 25 maggio 2018, nonché, in sede di Legittimità, Corte di Cassazione (pres. Spirito, rel. Oricchio), sentenza n. 2755 del 30 gennaio 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 29 Novembre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 03 Ottobre 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11933 del 07 Maggio 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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