Il Coa di Brescia formula quesito in ordine alla possibilità di accreditare ex art. 13 co 1 lett. g) del Reg. 6/2014 l’attività di relazione prestata per società private e fruibile da terzi non avvocati.

L’ipotesi di cui alla lett. g) è stata aggiunta con delibera CNF in data 30 luglio 2015 all’originario testo della norma sulla base della considerazione che deve ritenersi di carattere formativo anche l’attività del relatore che impieghi tempo e risorse per predisporre relazioni e materiale didattico per la lezione o l’intervento ad attività formative fruibili da terzi. La valorizzazione in termini di crediti formativi di tale attività avviene sulla scorta dell’art. 20 co 3 lett. a) ed f) , anche quest’ultimo introdotto con la medesima delibera.
Il quesito presuppone un discrimine con riferimento da un lato all’ente organizzatore dell’evento formativo nel cui ambito la relazione viene tenuta e dall’altro lato ai fruitori dell’evento.
La L. 247/2012 afferma che l’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro. Al contempo è ben noto che la natura privata di un ente e la sua natura commerciale, non possono escluderlo dal novero di quei “terzi” che, a mente della cit. legge, possono fornire formazione al professionista forense. Non è inutile ricordare la decisione della Corte di Giustizia europea del 28 febbraio 2013 nel caso dell’Ordine degli esperti contabili portoghesi (OTOC) che ha affermato come un regolamento che pone in essere un sistema di formazione obbligatoria configura una restrizione della concorrenza vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE quando elimina la concorrenza a vantaggio dell’ordine professionale.
Irrilevante, pertanto, ai fini della valutazione dell’attività di formazione, quale sia la natura dell’ente organizzatore dell’evento nel cui alveo la relazione è stata svolta.
Diversa risposta deve invece darsi con riferimento ai fruitori dell’evento. L’art. 11 L. 247/2012 ed il reg. 6/2014 che ne costituisce attuazione, disciplinano la formazione continua del professionista forense (art. 1: Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte dell’avvocato o del tirocinante abilitato al patrocinio …”) e non la diffusione della cultura giuridica in genere.
Gli eventi formativi sono meritevoli di accreditamento qualora abbiano i requisiti indicati al comma 1 dell’art. 21 e fondamentale rilievo assume la coerenza dei temi trattati con le finalità del regolamento e l’attinenza alla professione forense sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari.
Ne consegue che un evento mirato alla (sola) formazione di terzi in genere, non professionisti forensi, ancorché culturalmente pregevole, non ha rilievo per la formazione continua che qui interessa e non può venire accreditato ai fini della formazione continua di cui al Reg. 6/2014. Conseguentemente, anche la relazione o lezione svolta dall’iscritto nell’ambito di tale evento formativo non potrà essere accreditata ai sensi dell’art. 13 co 1 lett g).

Consiglio nazionale forense (rel. Comm. Formazione), parere del 25 ottobre 2017, n. 98

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 98 del 25 Ottobre 2017
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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