L’assenza di danno non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare

L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Losurdo), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 133

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 25 Ottobre 2018 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera n. 16105 del 18 Marzo 2013 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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