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Continue to ChatIl COA di Mantova formula i seguenti quesiti: “1) La cancellazione a richiesta dell’iscritto, apparentemente non consentita in caso di pendenza a suo carico di procedimento disciplinare, così come previsto dall’art. 13 del regolamento 2/14, può o, meglio, deve essere disposta ugualmente in via amministrativa in caso di cessazione del possesso dei requisiti per l’iscrizione all’albo o di incompatibilità ex articoli 17 e 18 L.P n. 247/12, a prescindere dalla pendenza del disciplinare? 2) nel caso in cui l’iscritto, sottoposto a procedimento disciplinare, chiedesse la cancellazione per motivi suoi personali (malattia, mancanza di lavoro, cessazione effettiva dell’attività, etc. etc.) permarrebbe a suo carico in ogni caso l’obbligo di versare alla Cassa i contributi obbligatori minimi fino alla definizione del procedimento disciplinare, che può durare anche più di uno o due anni?”. https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-mantova-formula-i-seguenti-quesiti-1-la-cancellazione-a-richiesta-delliscritto-apparentemente-non-consentita-in-caso-di-pendenza-a-suo-carico-di-procedimento-disciplinar/