IL COA di Ancona chiede di sapere: “se il divieto di procedere alla cancellazione dell’iscritto ex art. 17 L.P. in pendenza di procedimento disciplinare sia applicabile anche alle ipotesi di cancellazione per sopravvenuta perdita dei requisiti”.

La risposta è nei seguenti termini:
Ai sensi dell’art. 17, comma 16 della L. n. 247/2012, che riproduce in parte l’art. 37, penultimo comma del RDL n. 1578/1933. “non si può pronunziare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare”. Il divieto è sancito anche dall’art. 53 della medesima legge ed è trasfuso nell’art. 13 del Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare.
La norma vieta al COA di pronunziare la cancellazione domandata dall’iscritto all’albo professionale che sia stato sottoposto a procedimento disciplinare. Il divieto scatta dal giorno dell’invio degli atti al CDD e dura fino alla definizione del procedimento stesso.
La norma è diretta ad evitare che l’inquisito possa volontariamente sottrarsi al procedimento disciplinare atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei confronti dei propri iscritti.
La norma in esame non trova tuttavia applicazione nell’ipotesi di esercizio da parte dell’Ordine del potere-dovere di annullamento d’ufficio dell’iscrizione all’albo, elenco o registro (art. 17, comma 12, L.P.) per mancanza ab origine di uno dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2), potere esercitabile, quale atto dovuto senza limiti di tempo dal COA nel pubblico interesse.
Nell’ipotesi di sopravvenuta perdita dei requisiti de quibus l’automatismo del divieto di cancellazione non opera ove la permanenza dell’iscrizione impedisca l’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (diritto al lavoro, alla previdenza, ecc.).
Per quanto concerne l’incompatibilità si rinvia al parere n. 37 del 24 maggio 2017, che qui di seguito si riporta:

“Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Latina formula quesito in merito alla possibilità di cancellare – su istanza dell’interessato, e per sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell’art. 18, lettera d) della legge n. 247/12 – un iscritto, in pendenza di procedimento disciplinare a suo carico (Quesito n. 275, COA di Latina). Sussiste, nella specie, una concorrenza conflittuale tra la norma in tema di incompatibilità – che preclude all’avvocato la permanenza dell’iscrizione nell’Albo, in caso di contestuale titolarità di rapporto di lavoro subordinato – e la norma, altrettanto cogente, relativa al divieto di cancellazione, in pendenza di procedimento disciplinare. Ritiene la Commissione che debba prevalere- in considerazione della tassatività delle relative previsioni nonché, soprattutto, degli interessi sottesi alla disciplina delle incompatibilità – la disposizione in tema di incompatibilità, rispetto al divieto di cancellazione in pendenza di procedimento disciplinare. Diversamente argomentando, si potrebbe configurare un’ipotesi di esercizio della professione da parte del soggetto incompatibile, con potenziali ricadute negative sul pubblico interesse al corretto esercizio della professione, sotto il profilo della migliore tutela dei diritti degli assistiti e della tutela della generalità dei consociati”.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 16 gennaio 2019, n. 8

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 8 del 16 Gennaio 2019
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

Related Articles

0 Comment