Il COA di Trapani formula quesito in merito alla possibilità, per il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo ai sensi dell’art. 41, comma 12, della legge n. 247/12, di svolgere l’attività in sostituzione dell’avvocato davanti a tutti i Tribunali e Giudici di pace senza limiti di valore e senza restrizioni territoriali.

La risposta è resa nei termini seguenti.
L’art. 41, comma 12 della legge n. 247/12, innovando rispetto alla previgente disciplina, prevede che il praticante possa svolgere attività in sostituzione del dominus “e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo”. La medesima disposizione prevede che tale attività possa essere svolta dinanzi al Tribunale e al Giudice di pace, in ambito civile, senza limiti di valore; dinanzi al Giudice di pace, in ambito penale, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.
Quanto all’ambito territoriale in cui può essere svolta l’attività, la disposizione richiamata non pone limiti specifici, rilevando esclusivamente il dato della sostituzione del dominus e il controllo e la responsabilità dello stesso: orbene, giacché il dominus ben può svolgere la propria attività al di fuori del circondario e del distretto, lo stesso deve dirsi per il praticante che svolga la propria attività in sostituzione del dominus, o sotto il suo controllo e responsabilità. Sul punto, cfr. anche il parere n. 81 del 2018.

Consiglio nazionale forense (rel. Commissione), parere del 16 gennaio 2019, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 3 del 16 Gennaio 2019
- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera n. 359 (quesito)
Prassi: pareri CNF

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