Scuola di specializzazione per le professioni legali e iscrizione nel registro praticanti

L’equipollenza del diploma conseguito presso una Scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all’art. 16 del D Lgs n. 398/1997 ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense, ribadita dall’art. 41, comma 9 della legge n. 247/12 integra una deroga alla norma generale relativa alla durata del tirocinio. Conseguentemente, ove il praticante si sia avvalso della menzionata equipollenza, non è necessaria l’iscrizione nel Registro dei praticanti per l’intero periodo richiesto dalla legge (diciotto mesi), ma questa potrà ridursi al residuo periodo di sei mesi. Pertanto, il tirocinante, che abbia conseguito il diploma della Scuola di specializzazione, può senz’altro chiedere l’iscrizione al registro dei Praticanti Avvocati per il periodo di sei mesi, al termine del quale -previo accertamento obbligatorio da parte del COA che altresì la pratica sia stata svolta proficuamente e lodevolmente – egli potrà chiedere ed ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica, computando ai fini temporali del compimento del tirocinio il diploma della Scuola di Specializzazione per le professioni legali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Geraci), sentenza del 25 ottobre 2018, n. 128

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 128 del 25 Ottobre 2018 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 08 Novembre 2016
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment