La comunicazione e notifica degli atti amministrativi da parte del COA ben può avvenire a mezzo PEC

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ben può provvedere direttamente alla notifica dei propri atti mediante posta elettronica certificata, che è un valido equipollente della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, quand’anche questa sia l’unica espressamente prevista (nella specie, ex art. 17 L. 247/2012).

Corte di Cassazione (pres. Vivaldi, rel. Falaschi), SS.UU, sentenza n. 3706 del 7 febbraio 2019

NOTA:
In senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Tirelli, rel. De Stefano), SS.UU, sentenza n. 20685 del 9 agosto 2018.
Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CDD, cfr. art. 31 del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (adottato dal Consiglio Nazionale Forense ai sensi dell’art. 50, co. 5, legge 31 dicembre 2012, n. 247), in materia di «procedimento disciplinare».
Sulle comunicazioni/notifiche PEC del CNF, cfr. Corte di Cassazione (pres. Schirò, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 19526 del 23 luglio 2018.

Giurisprudenza Cassazione

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