Send the following on WhatsApp
Continue to ChatIl COA di Chieti formula il seguente quesito: “Può il praticante avvocato presso il Consiglio dell’Ordine Circondariale permanere ivi iscritto svolgendo la pratica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, atteso che il combinato disposto degli artt. 41 n. 3 e 17 lettera c) L. 247/2012 dispone che il praticante abbia il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine”. https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-coa-di-chieti-formula-il-seguente-quesito-puo-il-praticante-avvocato-presso-il-consiglio-dellordine-circondariale-permanere-ivi-iscritto-svolgendo-la-pratica-presso-lavv/