Il COA di Chieti formula il seguente quesito: “Può il praticante avvocato presso il Consiglio dell’Ordine Circondariale permanere ivi iscritto svolgendo la pratica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, atteso che il combinato disposto degli artt. 41 n. 3 e 17 lettera c) L. 247/2012 dispone che il praticante abbia il domicilio professionale nel circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine”.

La risposta è nei seguenti termini.
Il tirocinio presso l’Avvocatura dello Stato può essere svolto dal praticante iscritto in qualsiasi Registro del distretto indipendentemente dal domicilio professionale in quanto la competenza territoriale di detta Avvocatura è estesa all’intero distretto.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 12 dicembre 2018, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 87 del 12 Dicembre 2018
- Consiglio territoriale: COA Chieti, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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