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Continue to ChatIl Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese ha posto il seguente quesito: se possa il praticante avvocato abilitato ai sensi della Legge professionale n. 247/2012, una volta compiuto il periodo di tirocinio di 18 mesi ed ottenuto il relativo certificato di compiuto tirocinio ex art. 45 L.P. sostituire in udienza, nei limiti di cui all’art. 41 comma 12 L.P. e avanti alle A.G. ivi indicate, qualunque avvocato che si assuma, tramite apposito atto di delega, la responsabilità dell’espletanda attività processuale o, in caso diverso, quali siano i limiti dell’esercizio dell’abilitazione sostitutiva? https://www.codicedeontologico-cnf.it/il-consiglio-dellordine-degli-avvocati-di-varese-ha-posto-il-seguente-quesito-se-possa-il-praticante-avvocato-abilitato-ai-sensi-della-legge-professionale-n-247-2012-una-volta-compiuto-il/