Il COA di Napoli chiede parere sul concetto di “adeguatezza” del trattamento economico degli avvocati degli enti pubblici, di cui all’art. 23 della L. 247/2012.

La risposta è nei seguenti termini.
Ai sensi dell’art. 23 della L. 247/2012 deve essere assicurato agli avvocati degli enti pubblici “un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta”, tale trattamento è disciplinato da varie fonti (di regola dalla contrattazione collettiva, e/o da disposizioni regolamentari o di altra natura adottate secondo lo Statuto dell’ente di appartenenza), alle quali occorre fare riferimento – caso per caso – per la determinazione dalla misura.
Osserva la Commissione che l’art. 23 della Legge professionale forense (quale disciplina generale e di principio di tutela del lavoro dei dipendenti avvocati) prevede l’esercizio da parte dei Consigli territoriali di un potere di verifica sull’adeguatezza organizzativa dell’amministrazione, nell’ambito della quale, insieme alla garanzia dell’indipendenza ed autonomia dei dipendenti-legali e dell’ufficio, deve essere assicurato dall’organizzazione dell’ente datoriale anche un trattamento economico adeguato alla peculiarità della funzione esercitata.
Ne consegue che la valutazione dell’adeguatezza del trattamento economico, quale requisito per l’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo, è rimessa all’esclusiva competenza del COA in sede di esame della domanda dell’interessato e della relativa documentazione.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 21 novembre 2018, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 74 del 21 Novembre 2018
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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