Il COA di Savona chiede un parere sull’applicabilità della disciplina d’accesso agli atti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/90 ai procedimenti conseguenti alla presentazione al Consiglio dell’Ordine di un esposto disciplinare contro un iscritto all’Albo e sugli eventuali limiti all’ostensibilità degli atti contenuti nel relativo fascicolo.

In risposta ai quesiti posti, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare come segue, con l’avvertenza che la risposta avrà valore anche nei confronti dei Consigli Distrettuali di Disciplina che, dopo la trasmissione dell’esposto da parte del Consiglio dell’Ordine, seguiranno lo svolgersi del procedimento.
Osserva preliminarmente la Commissione che l’ostensione delle informazioni in questione ricade nell’ambito della disciplina del diritto di accesso alla documentazione amministrativa: l’art. 22. Comma 1 lett. d) della L. 7 agosto 1990 n. 241 (e successive modificazioni ed integrazioni) fornisce una definizione ampia del “documento amministrativo” nella quale rientrano i dati richiesti dall’istante; il comma 4 dello stesso art. 22, infatti, esclude dall’accesso solo “le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documenti amministrativi”.
I provvedimenti disciplinari, in conseguenza della natura di ente amministrativo del Consiglio territoriale, hanno natura di atti pubblici e, pertanto, le sanzioni disciplinari con gli stessi irrogate costituiscono, in via di principio generale, “informazioni” suscettibili di accesso.
Va detto in primo luogo che il diritto del professionista (nei cui confronti sia stato presentato l’esposto) alla riservatezza soggiace al criterio di proporzionalità rispetto all’interesse pubblico finalizzato ad esigenze di giustizia ed alla tutela di coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con gli iscritti all’Albo.
Ritiene altresì la Commissione che, in applicazione del suddetto criterio proporzionale di contemperamento dei concorrenti interessi pubblico e privato, non possa prescindersi dalla considerazione del ruolo di garanzia che connota la funzione pubblica del Consiglio dell’Ordine, che l’art. 24, comma 3 della L. n. 247/2012 orienta anche alla finalità di tutela dell’utenza; ciò implica che non si configurano ragioni oggettive per precludere l’accesso alle informazioni.
L’ostensione peraltro dovrà realizzarsi nel rispetto della disciplina dettata dagli artt. 3 e 6 del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Difatti, a giudizio della Commissione, la particolare natura delle informazioni oggetto, in specie, dell’esercizio del diritto di accesso implica che la sua attuazione si realizzi mediante il procedimento di accesso formale (art. 6 del D.P.R. n. 184/2006), ossia previa istanza scritta e motivata del richiedente e relativa comunicazione della stessa al professionista controinteressato (art. 3 del D.P.R.), onde acquisirne l’eventuale motivata opposizione. Ne consegue la necessità per il Consiglio dell’ordine territoriale di considerare le ragioni del richiedente, opponendo diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie, quali, ad esempio, la realizzazione di un controllo sistematico o generalizzato dell’operato del COA o del Consiglio Distrettuale di Disciplina, ovvero l’ottenimento – sfruttando il diritto all’accesso – di dati e circostanze personali al di fuori dello stretto necessario ai fini della propria tutela giudiziale.
L’orientamento trova conferma nei principi enucleati dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., ad. plen., 20 aprile 2006, n. 7), in particolare ove chiarisce che la sola condizione di esponente non abilita, di per sé, all’accesso agli atti del procedimento disciplinare, ma che la qualità di autore di un esposto non può da sola determinare un diniego di accesso agli atti, motivato con l’estraneità dell’esponente al procedimento disciplinare. Al contrario l’esponente può in effetti essere – più di altri – un soggetto potenzialmente titolato a prendere visione di detti atti, purché questa sua condizione sia unita ad altri elementi che dimostrino l’esistenza di un interesse giuridicamente tutelato. Solo così il soggetto può conseguire un effettivo e pieno diritto ad accedere alla documentazione amministrativa, come previsto dall’art. 22 della legge 241/1990.
Sicché un’istanza di accesso ad atti inerenti un procedimento disciplinare potrà essere rigettata solo se non motivata ovvero se priva di quegli elementi che, oltre le clausole di puro stile, aggiungendosi al mero status di esponente, dimostrino la qualità di soggetto abilitato a far valere determinati diritti riconosciuti dall’ordinamento, in termini di attualità, concretezza e differenziazione, escludendosi perciò l’interesse generico, meramente emulativo o dettato da pura curiosità. L’accesso è invero previsto non per un controllo indefinito sull’operato dell’Amministrazione, ma per la tutela di una posizione giuridica differenziata, significativa e ben qualificata rispetto allo specifico affare. In so-stanza, l’accesso deve conseguire ad una valutazione concreta, da condurre caso per caso e con criteri di proporzionalità, degli interessi coinvolti.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 24 ottobre 2018, n. 66

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 66 del 24 Ottobre 2018
- Consiglio territoriale: COA Savona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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