Il COA di Ferrara formula il seguente quesito: “Sussiste l’obbligo di stipulare una polizza r.c. professionale, da parte dell’avvocato iscritto nell’elenco speciale dei Docenti e Ricercatori, Universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, quale docente a tempo pieno con contratto che esclude, in base al regolamento universitario, la possibilità, anche limitata, di svolgere attività libero professionale, nonostante la totale inesistenza del rischio?”.

La risposta è nei seguenti termini:
L’art. 12 della L. 247/2012 prescrive l’obbligo per l’avvocato di stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compreso quello per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti.
I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno, iscritti nell’elenco di cui all’art. 15, lett. d) della L. 247/2012, aventi lo status giuridico indicato nel quesito, possono svolgere attività professionale esclusivamente nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Se, come pare possibile desumere dalla formulazione del quesito, nel caso di specie è l’ordinamento universitario stesso a precludere l’esercizio di attività professionale, ne consegue che i docenti e ricercatori interessati non hanno in questo caso l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui al citato art. 12 in quanto manca alla radice il presupposto del rischio assicurativo.

Consiglio nazionale forense (rel. Salazar), parere del 24 ottobre 2018, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 62 del 24 Ottobre 2018
- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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