Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo ha posto il seguente quesito: “Se può essere qualificata attività formativa ai sensi del vigente regolamento in tema di formazione permanente dell’avvocato l’esercizio della funzione di Presidente e/o componente del Collegio giudicante di Commissioni tributarie, l’esercizio della funzione di giudice procuratore onorario, il tutto ai fini del riconoscimento di crediti formativi.”. Il Consiglio ha altresì chiesto, in caso di risposta affermativa, che vengano specificati i criteri per la relativa quantificazione dei crediti.

La risposta all’interrogativo anzidetto può discendere dai richiami normativi e dalle considerazioni che seguono.

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento, “Con l’espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.”.
Gli articoli 3 e 4, poi, specificano nei rispettivi primi commi quali attività possano essere svolte dall’avvocato al fine di adempiere all’obbligo formativo; tra di esse non è annoverato l’esercizio delle funzioni di giudice tributario, di giudice di pace e di giudice onorario.
La risposta che potrà pertanto essere data al quesito posto, sulla scorta del solo significato letterale delle norma anzidette, è certamente negativa.
E’ ragionevole, peraltro, chiedersi se le l’esercizio delle funzioni anzidette non implichi quell’attività di accrescimento ed approfondimento che, di per sé, si sostanzierebbe nella formazione professionale continua.
Ritiene la Commissione che un’interpretazione di tal fatta non sia condivisibile. L’attività di formazione continua, infatti, è finalizzata a garantire, nel tempo, il costante aggiornamento dell’avvocato e ad elevare la sua professionalità. L’avvocato, come si sa, concorre poi con la magistratura, sia speciale, che togata e/o onoraria, al compiuto esercizio dell’attività giurisdizionale, in quanto portatore del dovere di garantire al cittadino la difesa dei propri diritti nell’ambito del giusto processo contemplato dall’art. 111 della Costituzione. E’ quindi evidente, da un lato, la contiguità fra le figure dei diversi soggetti della giurisdizione, ma pare altrettanto pacifico osservare che le professionalità emergenti dal relativo contradditorio siano diverse e richiedano, conseguentemente, specifiche e non sempre sovrapponibili attività formative. Peraltro, e ciò pare alla Commissione esaustivo, anche l’attività del giudice è assoggettata al dovere di costante aggiornamento, sicché apparirebbe quanto meno paradossale consentire che l’esercizio di una delle due attività che si estrinsecano nell’ambito della giurisdizione costituisca, ad un tempo, “attività di formazione” per l’altra.
Non va infine trascurato che l’attività del giudice è spesso circoscritta a specifici ambiti, sia sostanziali che processuali.
Non constano precedenti specifici in materia. Questa Commissione, con parere n. 41 del 28 ottobre 2009, ha già comunque ritenuto che l’eventuale funzione di giudice tributario non consente di essere esonerati dalla formazione continua obbligatoria.
Per le ragioni sopra esposte, la Commissione ritiene che l’esercizio dell’attività di giudice tributario, di giudice di pace e di giudice onorario non possa essere qualificata “attività formativa” ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale continua.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Merli), parere del 27 aprile 2011, n. 54

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 54 del 27 Aprile 2011
- Consiglio territoriale: COA Arezzo, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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