Il quesito (del COA di Ancona) attiene la richiesta da parte di PP.AA., in sede di pagamento di competenze legali, di apertura di un conto corrente dedicato, come preteso dall’art. 3, comma settimo, l. 136/2010.

La Commissione comprende la preoccupazione dell’Ordine richiedente per tutte le norme, quale quella in questione, che accomunano il professionista legale ad imprese o intermediari finanziari, imponendo loro obblighi di tipo procedurale o adempimenti poco consoni a quelli di un libero professionista.

Tuttavia l’avvocato si colloca a buon diritto tra gli attori del settore dei contratti pubblici e come tale, pur rifiutando in modo reciso ogni equiparazione alla figura dell’imprenditore, non può che condividere le finalità di lotta alle infiltrazioni criminali cui la norma è votata. L’attuale vasta offerta di mercato di prodotti bancari consentirà all’avvocato di dotarsi di un ulteriore conto senza costi che possano allo stato ritenersi sproporzionati rispetto allo scopo perseguito dalla norma di legge.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Perfetti), parere del 27 aprile 2011, n. 52

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 52 del 27 Aprile 2011
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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