Con deliberazione adottata nell’adunanza del 20 gennaio 2011 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha richiesto il parere di questo Consiglio Nazionale in relazione alla possibilità, o meno, che il Consiglio territoriale valuti – nel procedimento avente ad oggetto l’iscrizione di diritto all’Albo degli avvocati ai sensi dell’art. 30, comma 1 lett. a) del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 – il profilo della continuità dell’aggiornamento professionale dell’interessato, in linea con il dovere di formazione continua introdotto nell’ordinamento della professione forense con il Regolamento 13 luglio 2007 di questo Consiglio Nazionale. Opina, in proposito, il Consiglio rimettente che, nel caso di specie, dovrebbe dubitarsi della sussistenza di tale requisito, poiché l’interessato, pur avendo fatto parte dell’Ordine giudiziario per più di otto anni, ma in quiescenza dall’anno 1992, non parrebbe avere curato il proprio aggiornamento professionale nel lungo arco temporale intercorso tra la cessazione delle funzioni magistratuali e la domanda di iscrizione all’Albo degli avvocati.

Rileva preliminarmente questo Consiglio Nazionale che il procedimento di iscrizione all’Albo appartiene – a norma dell’art. 31 del R.D.L. n. 1578/1933 – alla competenza funzionale del Consiglio territoriale, i cui margini di esplicazione risultano nitidamente delineati nella Legge Professionale; in particolare, l’art. 30, comma 1 lett. a) del R.D.L. n. 1578/1933 sancisce il diritto di essere iscritti nell’Albo di coloro che per almeno otto anni siano appartenuti all’Ordine giudiziario.

L’anzidetta disposizione legislativa – che lo stesso COA rimettente manifesta, del resto, di interpretare correttamente – contempla un numerus clausus di situazioni soggettive in presenza delle quali l’interessato ha facoltà di conseguire l’iscrizione, documentando il solo possesso dei requisiti prescritti dall’art. 17 del R.D.L. n. 1578/1933, ai nn. 1 (status civitatis), 2 (godimento dei diritti politici), 3 (condotta specchiatissima ed illibata) e 4 (laurea in giurisprudenza). L’iscrizione prescinde, dunque, dal superamento dell’esame di abilitazione professionale, avendo il legislatore chiaramente ritenuto tale requisito assorbito dalla maturata appartenenza dell’interessato ad una delle categorie indicate nella fonte normativa.
La formulazione della norma ed il “diritto all’iscrizione” dalla stessa sancito pongono un vincolo alla discrezionalità amministrativa del Consiglio territoriale, il cui esercizio deve ritenersi funzionalmente limitato alla sola verifica di sussistenza dei sopra indicati requisiti, con esclusione di ogni altro sindacato valutativo.
Indifferente si pone, pertanto, la circostanza del tempo, in specie, trascorso tra la cessazione dell’attività di magistrato dell’interessato e l’istanza di iscrizione; anche a volersi prescindere dalla considerazione che da un tale dato di fatto non potrebbe, comunque, legittimamente desumersi alcunché di oggettivamente rilevante nel contesto del procedimento amministrativo a contenuto vincolato, va, altresì, considerato che l’obbligo di aggiornamento professionale e di formazione continua si pone – proprio in attuazione del Regolamento di questo Consiglio Nazionale del 13 luglio 2007 – esclusivamente in capo agli iscritti negli Albi e negli Elenchi, non parendo invece consentito, in subiecta materia, l’aggravio della posizione giuridica e sostanziale di coloro che versino, in qualità di aspiranti, nella mera situazione d’interesse all’iscrizione.
In conclusione, ricorrendo i presupposti prescritti dagli artt. 17 e 30 del R.D.L. n. 1578/1933, all’interessato non può negarsi l’iscrizione nell’Albo.”

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 16 marzo 2011, n. 38

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 16 Marzo 2011
- Consiglio territoriale: COA Ascoli Piceno, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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