Al ricorso per Cassazione va allegata copia autentica della sentenza CNF impugnata

Al ricorso per cassazione avverso la decisione emessa in materia disciplinare dal consiglio nazionale forense è applicabile la sanzione di improcedibilità qualora non risulti depositata copia autentica della decisione impugnata, derivando tale onere, per la parte ricorrente, non soltanto dallo art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., ma anche dalla norma speciale di cui all’art. 66, comma secondo, del decreto n. 37 del 1934, la quale prescrive che debba essere presentata nella cancelleria della Corte di Cassazione precisamente quella copia della decisione impugnata che è stata notificata al ricorrente: ciò all’evidente scopo di rendere possibile il controllo sulla tempestività del ricorso.

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Frasca), SS.UU, sentenza n. 19675 del 3 ottobre 2016

Giurisprudenza Cassazione

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