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Continue to ChatL’Ordine degli avvocati di Viterbo ha posto i seguenti quesiti: 1) se un avvocato, trascorsi tre mesi dalla cancellazione dall’albo a propria domanda (ex art. 37, primo comma, n. 1, R.D.L. 1578/1933), chiesta ed ottenuta ad altro Ordine nuova iscrizione, abbia diritto a vedersi riconosciuta l’anzianità dalla data della prima iscrizione all’Albo Avvocati, risalente al 1998; 2) se, all’atto della reiscrizione all’albo, l’avvocato debba nuovamente prestare il giuramento di cui all’art. 12 del R.D.L. 1578/1933. https://www.codicedeontologico-cnf.it/lordine-degli-avvocati-di-viterbo-ha-posto-i-seguenti-quesiti-1-se-un-avvocato-trascorsi-tre-mesi-dalla-cancellazione-dallalbo-a-propria-domanda-ex-art-37-primo-comma-n-1-r/