Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino ha richiesto il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito: “se abbia titolo ad essere iscritto al registro dei praticanti avvocati un dottore che abbia conseguito la laurea specialistica presso l’Università Telematica TELMA”. Il Consiglio rimettente segnala, in specie, che dagli accertamenti espletati la su indicata Università ha conseguito “pieno riconoscimento”, con ciò apparendo dovuta l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati, richiesta dall’interessato.

L’Università Telematica TELMA risulta istituita con Decreto 7 maggio 2004 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in attuazione del Decreto Interministeriale 17 aprile 2003 recante i “Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509”. Con successivo decreto 1 dicembre 2005 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha accreditato, relativamente alla facoltà di giurisprudenza, corsi di laurea e di laurea specialistica finalizzati al rilascio di titoli accademici riconosciuti ai sensi dell’art. 3 del Decreto Interministeriale n. 509/1999.

L’intervenuto riconoscimento ministeriale assorbe ogni ulteriore valutazione in ordine alla struttura del corso di laurea, agli ambiti disciplinari nei quali esso si articola ed alla complessiva preparazione dell’interessato, richiedendo, ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati, l’art. 17, comma 1 n. 4 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e l’art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 il solo “possesso della laurea in giurisprudenza”, da comprovarsi mediante esibizione del relativo diploma originale.
In tale prospettiva ricognitiva, pur dovendosi ribadire che in materia di iscrizioni nell’albo, o nel registro il Consiglio territoriale, ha competenza esclusiva ed opera con connotati di discrezionalità amministrativa, appare opportuno sottolineare che i requisiti condizionanti l’iscrizione dell’interessato nel registro dei praticanti hanno, nella formulazione legislativa, carattere di sostanziale tipicità e, conseguentemente, il titolo accademico validamente accreditato dalla competente autorità amministrativa non è suscettibile di ulteriore sindacato.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere del 14 gennaio 2011, n. 9

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 9 del 14 Gennaio 2011
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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