Il COA di Verbania chiede se, ai sensi dell’art. 23 Legge n. 247/2012, possa essere iscritto nell’elenco degli Avvocati degli Enti Pubblici annesso all’Albo un pubblico dipendente di un’Agenzia dello Stato abilitato all’esercizio della professione, che svolga la mansione di Capo Area Contenzioso, considerato il fatto che le Agenzie dello Stato sono patrocinate per legge dall’Avvocatura dello Stato.

In risposta al quesito posto, dopo ampia discussione, ritiene la Commissione di doversi pronunciare nel modo seguente.
Si deve premettere che la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento forense), all’art. 23, co.1, dispone: “Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo …. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica
dell’avvocato”.
Al co 2, prevede inoltre che: “Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell’ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell’elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i princìpi della legge professionale”.
Questo premesso, dato che le Agenzie dello Stato sono patrocinate per legge dall’Avvocatura dello Stato, ben raramente accade che le stesse istituiscano presso di sé uffici legali “ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente”; e ai cui componenti avvocati sia “garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica”; essendo ancora agli stessi assegnata “specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso”; e risultando inoltre “l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni”.
Qualora peraltro tutte le sopra indicate condizioni concorressero, non vi sarebbe ostacolo all’iscrizione nell’elenco speciale dell’avvocato pubblico dipendente di un’Agenzia dello Stato.

Consiglio nazionale forense (rel. Allorio), parere del 17 luglio 2015, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 72 del 17 Luglio 2015
- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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