L’impugnazione tardiva è inammissibile

E’ inammissibile in quanto tardivo l’appello proposto oltre il termine di legge (nella specie, 20 giorni dalla notifica della decisione ex art. 50 RDL 1578/1933, applicabile ratione temporis), giacché i termini per la impugnazione delle decisioni sono perentori e non possono pertanto essere prorogati, sospesi o interrotti, se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 10 maggio 2016, n. 137

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 7298 del 22 marzo 2017 ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 10 Maggio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 16 Luglio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 21113 del 12 Settembre 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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