Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Secchieri), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 406

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 402, nonché, in sede di legittimità, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bianchini), SS.UU, sentenza n. 12798 del 22 maggio 2017.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 406 del 31 Dicembre 2016 (accoglie) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 07 Maggio 2012 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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