La rinuncia all’esposto non determina l’estinzione del procedimento disciplinare

L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti cosi come l’eventuale dichiarazione degli interessati di essere pervenuti ad una risoluzione bonaria della controversia non implica l’estinzione del procedimento, giacché l’azione disciplinare è officiosa e non negoziabile, in quanto volta a tutelare l’immagine della categoria, che non è l’oggetto di un diritto disponibile ma è il bene protetto, onde l’eventuale “remissione” dell’esposto da parte del denunciante assume unicamente rilevanza ai limitati fini della determinazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 12 settembre 2018, n. 104

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Calabrò), sentenza del 13 luglio 2017, n. 100.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 104 del 12 Settembre 2018 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 07 Luglio 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 17563 del 28 Giugno 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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