L’Ordine di Catanzaro chiede se sussista o meno incompatibilità fra l’esercizio della professione forense e l’assunzione dell’incarico di Amministratore Giudiziario di quote sociali, nominato dal Giudice a norma dell’art. 41 D. Lgs. 159/2011, e se l’Amministratore giudiziario così nominato possa poi ricoprire la carica di amministratore delegato della società.

La commissione, preso atto della fattispecie particolare, ritiene opportuno richiamare brevemente la normativa ritenuta applicabile:
1) l’art. 18 L. 247/2012 regolamenta le incompatibilità con la professione di avvocato; la lett. c) è dedicata alle incompatibilità con ogni attività riconducibile, genericamente, alla gestione di impresa commerciale; in tale ambito vengono collocati il socio illimitatamente responsabile di società di persone, l’amministratore unico, il consigliere delegato di società di capitali od il Presidente del C.d.A. cui siano attribuiti poteri gestori;
2) con D. Lvo 4.2.2010 n. 14 è stato istituito l’Albo degli Amministratori Giudiziari a norma della L. n. 94/09 e, all’art. 3, si legge che “hanno diritto all’iscrizione all’Albo coloro che” … “hanno concretamente svolto attività professionale e risultano iscritti da almeno cinque anni: [..] b) nell’Albo professionale degli avvocati”; il Decreto Ministeriale 19.9.13 n. 16 (e quindi successivo alla pubblicazione della legge professionale), nel dettare le disposizioni in materia di iscrizione all’Albo degli Amministratori Giudiziari non introduce restrizioni legate alla professione di avvocato svolta, e richiama i requisiti di cui agli art. 3 e 4 (onorabilità) del D.Lvo succitato.
Si deve quindi ritenere che, legittimamente, l’avvocato che svolga la professione possa essere nominato Amministratore Giudiziario di beni sottoposti a sequestro, da parte dall’autorità giudiziaria chiamata, di volta in volta, a valutarne le specifiche competenze (situazioni analoghe si riscontrano nella figura del Curatore fallimentare a fronte della gestione provvisoria della società fallita o del Commissario liquidatore nell’ambito del Concordato preventivo che, a sua volta, potrebbe trovarsi a mantenere in attività, sia pure temporaneamente, l’impresa sottoposta alla procedura).
3) Il sequestro di una partecipazione societaria di S.r.l. fa subingredire l’amministratore Giudiziario nella stessa posizione giuridica già rivestita dal socio e non lo trasforma automaticamente in amministratore della società; come precisato nel quesito, tale ulteriore passaggio dipende dalla volontà espressa dall’assemblea a norma dell’art. 2479 c.c.. In tale situazione si prospettano due ipotesi:
i) l’Amministratore Giudiziario viene nominato membro o presidente del C.d.A., ma senza funzioni od incarichi gestori: non esiste alcuna incompatibilità per giurisprudenza costante e per espressa previsione dell’art. 18 lett. c) della legge professionale;
ii) all’Amministratore Giudiziario della partecipazione societaria sequestrata, viene proposto di assumere la veste di amministratore Unico o delegato o Presidente del C.d.A., comunque con poteri individuali gestori della società; in questo caso, l’incompatibilità sussisterebbe.

Consiglio nazionale forense (rel. Amadei), parere del 20 giugno 2018, n. 38

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 38 del 20 Giugno 2018
- Consiglio territoriale: COA Catanzaro, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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