Il COA di Pescara pone il quesito circa la necessità o meno di provvedere all’esecuzione delle sanzioni c.d. formali non soltanto mediante annotazione nel fascicolo personale dell’iscritto, ai sensi dell’art. 35, comma 3, Reg. CNF n. 2/14, ma anche a mezzo invio al condannato di una lettera del Presidente del COA che espliciti i contenuti di legge di dette pene disciplinari.

Il quesito si sostanzia in una richiesta di verificare l’opportunità di far luogo ad una modifica del regolamento n. 2/2014 prevedendo che attraverso l’invio di una lettera firmata dal presidente del C.O.A. si esplicitino la natura e le conseguenze della pena disciplinare non ablativa inflitta dal C.D.D.
La notifica della decisione disciplinare comporta conoscenza legale del provvedimento amministrativo assunto ed è presupposto necessario e sufficiente (anche alla luce della particolare competenza del destinatario) delle sue implicazioni sul piano fattuale e delle sue conseguenze su quello professionale.

Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere del 23 maggio 2018, n. 28

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, parere n. 28 del 23 Maggio 2018
- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera (quesito)
Prassi: pareri CNF

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