Giurisdizione domestica: manifestamente infondate le qlc

Sono manifestamente infondati i dubbi di incostituzionalità del procedimento disciplinare e, più in generale, del sistema complessivo ordinistico, per asserita violazione dell’art. 111 Cost. sul giusto processo, nella parte in cui prevede che i componenti del CNF siano eletti da una delle parti appellate (i Consigli territoriali) e agli stessi non sia interdetto, nel periodo del mandato, l’esercizio della professione forense, non sussistendo -nel primo caso- alcuna violazione della “condizione di parità” delle parti di fronte al giudice né -nel secondo- un conflitto di interesse professionale con l’incolpato, tantopiù che dei Collegi formati per giudicare non fanno mai parte i Consiglieri provenienti dagli stessi Distretti di Corte d’Appello in cui sono iscritti i ricorrenti. In ogni caso, alle ipotesi di concreta “vicinanza” del giudice alla causa rimessa al suo esame soccorrono gli istituti della ricusazione e dell’astensione, applicabili integralmente al giudizio davanti al Consiglio Nazionale Forense.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Allorio), sentenza del 27 luglio 2018, n. 85

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 85 del 27 Luglio 2018 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 27 Ottobre 2016 (cancellazione amm.va)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 3706 del 07 Febbraio 2019 (respinge)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment