Il reclamo elettorale al CNF non presuppone un interesse specifico del legittimato attivo

Contro i risultati dell’elezione forense, ciascun professionista iscritto nell’Albo può proporre reclamo al Consiglio Nazionale Forense (art. 6 D.L. n. 382/1944), anche se non offre la prova di un suo diritto od interesse specifico, giacché allorché si sostenga la nullità generale delle operazioni di voto relative alla elezione di un Consiglio di un ordine professionale, sussiste l’interesse di ogni iscritto all’albo professionale ad impugnare le operazioni elettorali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Vannucci), sentenza del 21 giugno 2018, n. 80

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Panuccio), sentenza del 26 luglio 1996, n. 99.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 80 del 21 Giugno 2018 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Agrigento, delibera del 07 Ottobre 2017
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 32781 del 19 Dicembre 2018 (accoglie)
Giurisprudenza CNF

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